La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1471 del 15 gennaio 2014, ha affermato che la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l’incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto.
E’ il caso dell’infortunio mortale occorso ad un lavoratore edile che, senza gli adeguati dispositivi di protezione individuale, muore cadendo dal muro in costruzione.
La Suprema Corte ha specificato che la responsabilità in materia di sicurezza, per poter essere imputata al direttore dei lavori, deve essere verificata attraverso documenti o comportamenti che possano provare tale incarico, in quanto la nomina a direttore dei lavori non necessariamente comporta anche la delega alla sicurezza sul lavoro, ma può riguardare esclusivamente la sorveglianza tecnica dell’esecuzione del progetto.
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