Il 21 dicembre, il Ministero dei Trasporti ha rilasciato una nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR.

Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell’accordo ADR – la figura del Consulente Sicurezza per i trasporti di sostanze pericolose, dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023.

La nota del Ministero specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione, sinteticamente:

“Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

  • Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).”

Trovi qui il Testo Completo della nota esplicativa

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