La Legge 27 febbraio 2026, n. 26, di conversione del Decreto-Legge 31 dicembre 2025, n. 200 (cosiddetto Decreto Milleproroghe), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 ed entrata in vigore il 1° marzo 2026, introduce importanti modifiche e proroghe relative a diversi adempimenti ambientali ed energetici, tra cui il calendario di attuazione del RENTRI.

Il provvedimento interviene su numerosi ambiti, tra cui energia, fonti rinnovabili, gestione dei rifiuti e tutela ambientale, prevedendo lo slittamento di alcune scadenze e l’estensione di misure già in vigore.

Tra le principali novità si segnalano: il differimento di alcuni obblighi relativi all’integrazione di energia termica da fonti rinnovabili, la proroga delle semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle strutture turistiche, l’estensione delle misure per il riutilizzo agricolo delle acque reflue depurate e il prolungamento delle attività commissariali in materia di bonifiche ambientali e dissesto idrogeologico.

È inoltre rinviato al 31 marzo 2026 il termine entro il quale le micro e piccole imprese operanti nel settore turistico dovranno adeguarsi all’obbligo assicurativo contro calamità naturali ed eventi catastrofali.

  • Obbligo di integrazione di energia termica da fonti rinnovabili

Il decreto stabilisce che l’obbligo di integrazione di energia termica da fonti rinnovabili per le imprese che vendono energia sotto forma di calore per riscaldamento e raffrescamento in quantità superiori a 500 TEP annui decorra dal 1° gennaio 2026.

La misura modifica l’articolo 27 del D. Lgs. 199/2021, prevedendo che una quota dell’energia fornita provenga da fonti rinnovabili. Le modalità operative, i sistemi di verifica e l’eventuale contributo compensativo per gli operatori inadempienti saranno definiti da un apposito decreto ministeriale.

Il contributo confluirà in un fondo gestito dalla CSEA, destinato a finanziare interventi equivalenti per il raggiungimento degli obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili nel settore termico, in coerenza con il PNIEC 2024.

  • Proroga delle semplificazioni per il fotovoltaico nel settore turistico

È prorogata fino al 31 dicembre 2026 la disciplina semplificata per la realizzazione di impianti fotovoltaici fino a 1 MW nelle aree di pertinenza di strutture turistiche o termali.

La norma consente la realizzazione degli impianti mediante procedura semplificata. Nei centri storici o nelle aree soggette a tutela paesaggistica resta l’obbligo di attestare la non visibilità degli impianti dagli spazi pubblici esterni e la compatibilità delle coperture con i materiali tradizionali.

La misura si coordina con il riordino dei regimi amministrativi per le fonti rinnovabili introdotto dal D.Lgs. 190/2024, che ha ridefinito le attività soggette a regime libero e abrogato la DILA.

  • Assicurazione contro calamità naturali

Il decreto proroga al 31 marzo 2026 l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro calamità naturali ed eventi catastrofali per le micro e piccole imprese attive nella somministrazione di alimenti e bevande e nel settore turistico-ricettivo.

  • Riutilizzo delle acque reflue e dissesto idrogeologico

Tra le misure ambientali, viene estesa fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di riutilizzare a scopo irriguo in agricoltura le acque reflue depurate, nell’ambito del regime straordinario introdotto per fronteggiare la scarsità idrica.

Il decreto proroga inoltre i termini relativi alla stabilizzazione del personale impegnato nelle strutture commissariali per il dissesto idrogeologico e prolunga fino al 31 dicembre 2026 il mandato del Commissario straordinario per la bonifica e riqualificazione dell’area di Taranto.

È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere entro il 31 marzo 2026 un aggiornamento del cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi.

  • Edilizia e varianti CIPESS

Vengono estesi a 48 mesi i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori relativi a permessi di costruire, SCIA e autorizzazioni ambientali rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2025.

È inoltre prorogato al 2026 il termine entro cui le varianti ai progetti già approvati dal CIPESS possono essere autorizzate con procedura semplificata, purché non superino il 50% del valore del progetto originario.

  • Recupero energetico dei rifiuti nei cementifici

Il provvedimento proroga fino al 31 dicembre 2026 la sospensione dei limiti orari, giornalieri e mensili per gli impianti autorizzati al recupero energetico dei rifiuti (operazione R1), mantenendo come vincolante il solo limite massimo annuale dei quantitativi trattati. La misura riguarda in particolare i cementifici che utilizzano combustibili alternativi derivati da rifiuti.

 Misure relative al RENTRI

Proroga dell’utilizzo del FIR cartaceo

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI potranno continuare a utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo fino al 15 settembre 2026. Durante il periodo transitorio resta comunque possibile utilizzare il FIR digitale su base facoltativa.

Rinviata la decorrenza delle sanzioni

Con l’introduzione del comma 10-bis all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, la decorrenza delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti speciali pericolosi viene rinviata al 15 settembre 2026.

Periodo di doppio binario

Dal 13 febbraio al 15 settembre 2026 sarà possibile utilizzare alternativamente:

  • FIR digitale
  • FIR cartaceo

Il formato scelto dal produttore o detentore determina la modalità di gestione del formulario per tutta la filiera:

  • se il FIR è emesso in formato digitale, anche trasportatori e destinatari dovranno gestirlo in formato digitale;
  • se il FIR è emesso in formato cartaceo, tutta la filiera dovrà operare con lo stesso formato.

Geolocalizzazione dei mezzi

È prorogato al 30 giugno 2026 il termine per dotare i mezzi che trasportano rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione, requisito necessario per l’iscrizione in categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’Albo definirà modalità operative e tempistiche applicative.

Altre misure

  • È stata abrogata la norma che prevedeva l’estensione a 120 giorni del termine per l’iscrizione al RENTRI per le imprese con oltre 50 dipendenti e per i soggetti diversi dai produttori iniziali.

Restano infine confermate le altre disposizioni ambientali ed energetiche già contenute nel decreto-legge.

Per maggiori informazioni sul “Decreto Milleproroghe”, consultare il portale web della Gazzetta Ufficiale.