Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05/10/2021 il D.M. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, che va a sostituire così lo storico D.M. 10/03/98.
Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto:
- Fissato l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza (art. 2, comma 2) salvo le aziende sotto i 10 lavoratori dove è sufficiente il Documento di Valutazione del Rischio Incendi;
- Precisato che nel Piano di emergenza è necessario indicare i nominativi della squadra (art. 2, comma 3)
- Precisato l’obbligo di informazione e formazione di tutti i lavoratori sul suddetto piano (art. 3 e Allegato I)
- Precisato che dopo la valutazione del rischio e dopo aver redatto il Piano di emergenza (se previsto) il datore di lavoro designa i lavoratori addetti all’emergenza (art. 4 comma 1)
- Dopo la designazione, i lavoratori seguono i corsi di cui all’Art. 5 e Allegato III con cadenza almeno quinquennale
- I docenti dei corsi per gli addetti alle squadre di emergenza devono rispettare almeno uno dei requisiti dell’Art. 6 alla data del 4-10-2022:
- documentata esperienza di almeno 90 ore di formazione antincendio alla data del 4-10-2022;
- aver frequentato con esito positivo un corso per docenti di tipo A tenuto dai VVF come da Allegato V;
- essere tecnici antincendio iscritti nell’elenco del Ministero dell’interno;
- VVF in pensione
- Alla data del 4-10-2022 si ritengono qualificati i docenti che hanno una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza (ulteriore criterio)
- È possibile continuare a fare i corsi secondo il DM 10/03/98 entro il 4 aprile 2023 se già pianificati
- Alla data del 4-10-2022 scatta l’obbligo di fare l’aggiornamento quinquennale alla squadra di emergenza contando come ultima data quella della formazione già fatta secondo il DM 10/03/98 ancora in vigore.
- La classificazione dei corsi (Allegato III) non è più in BASSO, MEDIO, ALTO, ma classificati in tre livelli:
- LIVELLO 3 DURATA 16 ore corso base + idoneità con esame presso i VVF (Allegato IV), aggiornamento 8 ore
- LIVELLO 2 DURATA 8 ore corso base, aggiornamento 5 ore
- LIVELLO 1 DURATA 4 ore corso base, aggiornamento 2 ore
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci, i nostri tecnici sono a tua disposizione, scrivi alla casella info@solveconsulting.it o chiamaci al numero 081.0201741