Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 05/10/2021 il D.M. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, che va a sostituire così lo storico D.M. 10/03/98.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali novità introdotte dal decreto:

  • Fissato l’obbligo di redigere il Piano di Emergenza (art. 2, comma 2) salvo le aziende sotto i 10 lavoratori dove è sufficiente il Documento di Valutazione del Rischio Incendi;
  • Precisato che nel Piano di emergenza è necessario indicare i nominativi della squadra (art. 2, comma 3)
  • Precisato l’obbligo di informazione e formazione di tutti i lavoratori sul suddetto piano (art. 3 e Allegato I)
  • Precisato che dopo la valutazione del rischio e dopo aver redatto il Piano di emergenza (se previsto) il datore di lavoro designa i lavoratori addetti all’emergenza (art. 4 comma 1)
  • Dopo la designazione, i lavoratori seguono i corsi di cui all’Art. 5 e Allegato III con cadenza almeno quinquennale
  • I docenti dei corsi per gli addetti alle squadre di emergenza devono rispettare almeno uno dei requisiti dell’Art. 6 alla data del 4-10-2022:
    • documentata esperienza di almeno 90 ore di formazione antincendio alla data del 4-10-2022;
    • aver frequentato con esito positivo un corso per docenti di tipo A tenuto dai VVF come da Allegato V;
    • essere tecnici antincendio iscritti nell’elenco del Ministero dell’interno;
    • VVF in pensione
  • Alla data del 4-10-2022 si ritengono qualificati i docenti che hanno una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza (ulteriore criterio)
  • È possibile continuare a fare i corsi secondo il DM 10/03/98 entro il 4 aprile 2023 se già pianificati
  • Alla data del 4-10-2022 scatta l’obbligo di fare l’aggiornamento quinquennale alla squadra di emergenza contando come ultima data quella della formazione già fatta secondo il DM 10/03/98 ancora in vigore.
  • La classificazione dei corsi (Allegato III) non è più in BASSO, MEDIO, ALTO, ma classificati in tre livelli: 
    • LIVELLO 3            DURATA 16 ore corso base + idoneità con esame presso i VVF (Allegato IV), aggiornamento 8 ore
    • LIVELLO 2            DURATA 8 ore corso base, aggiornamento 5 ore
    • LIVELLO 1            DURATA 4 ore corso base, aggiornamento 2 ore

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