Approvato dal Ministero dell’interno il DM 03/09/2021, detto anche Decreto Minicodice, ai sensi dell’articolo 46 comma 3, lettera a), punti 1 e 2 del Dlgs 81/2008, completando così la revisione del quadro normativo di riferimento sull’antincendio.

Nel dettaglio il provvedimento stabilisce i criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • con affollamento complessivo = 100 occupanti;
  • con superficie lorda complessiva = 1000 m2;
  • con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
  • ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il Dm 3 settembre 2021 abroga e sostituisce dal 29 ottobre 2022 il Dm 10 marzo 1998.

Nel caso di attività che non siano classificabili “luoghi di lavoro a basso rischio di incendio” così come definiti al punto 1.1 comma 2 dell’allegato I, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono essere quelli riportati nel D.M. 3 agosto 2015 e successive modifiche, quindi dovranno essere “messi in sicurezza” da punto di vista del rischio incendio attraverso l’intera metodologia progettuale de Codice di prevenzione incendi.