Anche le imprese dotate di sistemi di gestione ambientale dovranno fare la diagnosi energetica come prevedono le novità del recepimento della direttiva 2018/2002/Ue sull’efficienza energetica.
Il decreto è in vigore dal 29 luglio 2020 e modifica la normativa base in materia, il D. lgs 102/2014. Tra le nuove disposizioni, quella che estende l’obbligo di diagnosi energetica alle grandi imprese dotate di sistemi di gestione ambientale Emas e ISO 14001 (prima escluse). L’eliminazione dell’esenzione trova la sua ragione in quanto tali certificazioni non sono rilevanti ai fini energetici.
Sono previste, inoltre, misure di promozione dell’efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, per favorire i sistemi di gestione dell’energia e l’esecuzione delle diagnosi energetiche. Introdotte sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse. Infine, il provvedimento estende l’obbligo specifico di efficienza energetica al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e si stabiliscono misure per l’aggiornamento degli strumenti di promozione finalizzati a generare risparmi per conseguire tale obiettivo, come i certificati bianchi (titoli di efficienza energetica) e il conto termico (incentivi per piccoli interventi di efficienza energetica).