Il 28 agosto 2020 è entrato in vigore il, D. lgs. 30 luglio 2020, n. 102, che riscrive le regole della Parte V del D. lgs. 152/2006 sulle emissioni in atmosfera.

Il decreto integra e corregge le modifiche apportate alla Parte V del “Codice ambientale” ad opera del D. lgs. 183/2017 di recepimento della direttiva 2015/2193/Ue (Emissioni in atmosfera degli impianti medi di combustione) e di più generale riordino, ai sensi della legge delega 170/2016, del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

A poco meno di 3 anni di distanza dall’entrata in vigore del D. lgs. 183/2017 (19 dicembre 2017), il D.lgs. 102/2020 interviene per apportare numerosi aggiustamenti alla disciplina, volti a razionalizzare e semplificare le procedure autorizzative, rendere più efficace il sistema dei controlli, revisionare il regime sanzionatorio, correggere alcuni refusi e colmare delle lacune normative contenute nella norma.

Tra le tante novità si segnala l’obbligo di riferire sempre i valori limite di emissione autorizzativi a sostanze specifiche e pertinenti con il ciclo produttivo (mai a categorie aperte o generiche di sostanze); chiarimenti sul divieto di autorizzazione generale alle emissioni in caso di uso di sostanze pericolose (rilevano solo le sostanze utilizzate nel ciclo produttivo da cui si originano le emissioni); la nuova definizione ufficiale di “emissione odorigena”, che include sia le emissioni convogliate sia quelle diffuse.

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