Pubblicato sulla GU del 20 ottobre 2022 il Decreto Ministeriale 27 settembre 2022, n. 152, che stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ex art. 184-ter, D. lgs 152/2006 (End Of Waste).

Il decreto è in vigore dal 4 novembre 2022, è composto da otto articoli e tre allegati stabilisce:

  • i rifiuti interessati (tra i quali ad es. quelli corrispondenti ai seguenti Codici EER 170102 (Mattoni), 170103 (Mattonelle e Ceramiche), 170107, 170302, 170504, 170508, 170904);
  • i criteri di conformità ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
  • gli scopi specifici di utilizzabilità (es. sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, recuperi ambientali, riempimenti e colmate, confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici);
  • gli obblighi documentali.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, in base all’autorizzazione in possesso, i produttori dovranno presentare all’autorità competente:

  • un aggiornamento della comunicazione effettuata in procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 216, D. lgs 152/2006,
  • o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione “Unica” o “AIA” già concessa.

Per le procedure semplificate continueranno ad applicarsi le disposizioni su limiti quantitativi, norme tecniche e valori limite per le emissioni previste dal Dm 5 febbraio 1998.