Con l’ Interpello n. 6/2019, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro fornisce il proprio parere in merito al presunto contrasto tra due disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Il quesito posto è il seguente:

Il datore di lavoro deve sempre predisporre obbligatoriamente misure di protezione collettiva, ai sensi dell’art. 148 c. 1, ovvero ha la facoltà di valutare caso per caso quali misure di protezione (collettiva o individuale) adottare?”. Il richiedente afferma che “Questo obbligo risulta in contrasto con quanto indicato nell’ art. 111 c. let. a) per il quale il datore di lavoro, in caso di lavori in quota, deve dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale ma non l’obbligo di predisporle sempre“.

La Commissione ha ritenuto non sussistente il “contrasto”, rilevato dall’ istante, tra gli articoli 148 e 111, D. Lgs. 81/2008. In particolare, viene precisato che l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre comunque misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore e qualora, sulla base della valutazione del rischio, le citate superfici non siano in grado di garantire una resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego o sia dubbia la loro resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti ad assicurare l’incolumità delle persone addette.

Siamo dinnanzi ad una norma speciale, l’articolo 148, che prevale su una norma ordinaria, l’art. 111 del D. Lgs. 81/2008.