È entrato in vigore il 20 febbraio 2026 il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”. Il provvedimento interviene su diversi ambiti con l’obiettivo di accelerare l’attuazione degli investimenti previsti dal PNRR e di semplificare alcuni procedimenti amministrativi, introducendo anche modifiche mirate alla normativa ambientale.
Tra le novità di maggiore interesse si segnala l’articolo 14, dedicato alle “Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti”, che modifica alcune disposizioni del d.lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale).
Bonifiche e procedimenti autorizzativi più stabili
Con le modifiche all’articolo 242 del Testo unico ambientale viene chiarito che permessi, autorizzazioni e concessioni acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi per i progetti di bonifica restano efficaci per l’intera durata prevista dal progetto approvato. Tali titoli mantengono quindi la loro validità fino al completamento degli interventi, salvo mutamenti del contesto ambientale o modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.
La norma punta a garantire maggiore certezza amministrativa durante la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale, evitando il rischio di ripetere iter autorizzativi nel corso dell’attuazione dei progetti.
Estese le semplificazioni del PNRR agli investimenti complementari
Il decreto amplia inoltre il perimetro delle semplificazioni già previste per gli interventi finanziati dal PNRR. Le procedure accelerate vengono infatti estese anche agli interventi finanziati dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
Inoltre, nelle more dell’adozione delle disposizioni regionali attuative, i criteri e le procedure di valutazione definiti dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica potranno essere applicati anche alle aree ricomprese nei siti di competenza regionale, con l’obiettivo di evitare ritardi nell’avvio degli interventi di bonifica.
Aggiornata la disciplina sui rifiuti
L’articolo 14 interviene anche sull’articolo 216 del d.lgs. 152/2006, aggiornando il riferimento alla normativa europea sulle spedizioni di rifiuti. Il richiamo al Regolamento (CE) n. 1013/2006 viene infatti sostituito con quello al Regolamento (UE) 2024/1157, che introduce nuove regole per il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti. L’adeguamento entrerà in applicazione dal 22 maggio 2026.
Industrie insalubri: semplificazioni per le imprese con autorizzazioni ambientali
Una delle innovazioni più rilevanti riguarda la disciplina delle industrie insalubri, prevista dall’articolo 216 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934).
Il decreto stabilisce che le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici rilasciate ai sensi del d.lgs. 152/2006 non sono classificate come industrie insalubri e sono quindi escluse dall’applicazione della relativa disciplina.
La disposizione mira a superare alcune criticità applicative della normativa sanitaria, riconoscendo che le attività già sottoposte a rigorosi sistemi di autorizzazione e controllo ambientale non necessitano di ulteriori classificazioni o procedure aggiuntive.
Nuovi contributi PNRR per biometano, agrivoltaico e comunità energetiche
Il decreto introduce inoltre, con l’articolo 27, nuovi programmi di sovvenzione nell’ambito del PNRR per sostenere investimenti nella produzione di energia rinnovabile.
I contributi in conto capitale riguarderanno in particolare impianti di biometano, sistemi agrivoltaici e progetti di comunità energetiche rinnovabili e autoconsumo collettivo, nell’ambito della Missione 2 – Componente 2 del PNRR.
La gestione delle misure sarà affidata al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), che subentra al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti con i beneficiari. Gli impianti finanziati dovranno entrare in esercizio entro ventiquattro mesi dalla comunicazione degli accordi di concessione, mentre il GSE dovrà stipulare tali accordi entro il 30 giugno 2026.
Un intervento per accelerare la transizione e semplificare le procedure
Nel complesso, le disposizioni introdotte dal DL 19/2026 mirano a rafforzare il quadro delle semplificazioni amministrative in materia ambientale, favorendo la realizzazione degli interventi di bonifica e degli investimenti energetici collegati al PNRR.
L’intervento si inserisce nella più ampia strategia normativa volta ad accelerare la realizzazione dei progetti di transizione ecologica, riducendo al contempo gli oneri procedurali per imprese e amministrazioni senza incidere sui livelli di tutela ambientale previsti dalla normativa vigente.
Trovi qui il Decreto-Legge 19 febbraio 2026, n. 19