L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito chiarimenti operativi riguardo all’applicazione delle sanzioni per la sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi dei datori di lavoro in relazione alle macchine prodotte prima della direttiva. Questo chiarimento è contenuto nella prima nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni e province autonome, come stabilito nell’accordo Stato-Regioni del 27 luglio 2022, e deriva dal confronto tecnico tra l’INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro.
La nota prot. 2668 del 18 marzo 2025 specifica che una “categoria omogenea” di requisiti di sicurezza comprende precetti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, relativi a un particolare ambito di interesse o requisito di sicurezza nel contesto lavorativo. La violazione di più precetti all’interno della stessa categoria viene trattata come un’unica infrazione, sanzionata secondo l’articolo 68, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008. Tuttavia, violazioni di precetti appartenenti a categorie diverse comportano sanzioni distinte.
Per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, data di recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CEE, si applica l’allegato V del D. Lgs. 81/2008. Per queste macchine, non è obbligatorio il manuale d’uso e manutenzione del costruttore, ma il datore di lavoro deve fornire “schede tecniche” o istruzioni operative contenenti norme comportamentali e misure di sicurezza necessarie per garantire la sicurezza dei lavoratori.
Infine, per la valutazione dei rischi, non è previsto alcun obbligo di certificazione da parte di tecnici abilitati. Durante le ispezioni, gli organi di vigilanza verificheranno sia la corretta valutazione dei rischi per le macchine “ante direttiva” sia la loro conformità ai requisiti generali di sicurezza.
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