Negli ultimi giorni sono state diverse le novità riguardo il COVID19, di seguito un breve riassunto:

PROLUNGAMENTO STATO DI EMERGENZA E RICONOSCIMENTO COVID 19 COME AGENTE BIOLOGICO DI CLASSE 3

Il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto Legge 07 ottobre 2020, n°125 “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020″. Il Decreto proroga fino al 31 gennaio 2021 le disposizioni attualmente in vigore relativamente allo stato di emergenza dovuto alla continua diffusione del virus SARS-CoV-2.

Inoltre, all’art. 4 del DL n.125/2020 viene apportata modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati.

Nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – classe 2» viene inserita la dicitura: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) – classe 3».

 

INDICAZIONI PER LA DURATA ED IL TERMINE DELL’ISOLAMENTO E DELLA QUARANTENA

La Circolare n° 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P del 12/10/2020 Pubblicata sul sito del Ministero della Salute contiene le indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena (Consultala cliccando qui).

In sintesi:

  • i casi positivi asintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo;
  • Casi positivi sintomatici: possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
  • Casi positivi a lungo termine: in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (salvo diverse indicazioni da parte delle autorità sanitaria).
  • I contatti stretti di casi che non presentano sintomi dovranno osservare:
  • periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

 

NUOVO DPCM 13 OTTOBRE 2020

Il DPCM del 13 ottobre 2020, con stretto riferimento salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indica quanto segue:

  • i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro sono consentiti in presenza;
  • tutte le attività produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e il protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Il decreto si applica fino al 13 novembre 2020.