“Se il Giudice omette di verificare l’idoneità del modello organizzativo ex D. lgs 231/2001 dell’Ente per prevenire la commissione di reati connessi alla sicurezza sul lavoro, la condanna va annullata”Lo ha efficacemente ricordato la Cassazione penale (sentenza 28 ottobre 2019, n. 43656) che ha confermato la condanna — per l’omicidio colposo di un lavoratore per effetto della violazione della normativa antinfortunistica — a carico di un preposto che era venuto meno agli obblighi di vigilanza sull’applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro a lui imposti ex articolo 19, D. lgs 81/2008 e sanzionati dall’articolo 56 del medesimo D. lgs.

La Suprema Corte ha invece annullato la sanzione amministrativa a carico dell’impresa per il “reato presupposto” di omicidio per violazione di norme antinfortunistiche (articolo 25-septies, D. lgs 231/2001) perché i Giudici di merito non avevano accertato l’esistenza di un “modello organizzativo 231”, la sua rispondenza alla normativa e la sua efficace valutazione, elementi che se presenti esoneravano l’Ente da responsabilità. Per usare le parole della Cassazione, i Giudici di merito hanno “svolto l’equazione responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto = responsabilità amministrativa dell’Ente” trascurando l’articolata disciplina del D. lgs 231/2001. Pertanto la statuizione sulla responsabilità dell’ente è stata annullata con rinvio alla Corte d’appello per un nuovo giudizio sul punto.

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