In Gazzetta ufficiale del 03/12/2020 arriva la legge di conversione (27 novembre 2020, n. 159) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248) che proroga lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021 (trovi qui il testo coordinato).

Si riportano le principali modifiche per il mondo HSE:

  • Confermata all’art. 4 la modifica all’Allegato XLVI del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – Elenco degli agenti biologici classificati. Nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – classe 2» viene inserita la dicitura: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) – classe 3».
  • L’articolo 3-bis, introdotto dal Senato, reca la proroga degli effetti di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. A tal fine esso interviene sull’art. 103 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. cura Italia, convertito dalla legge n. 27 del 2020). Si prevede l’esclusione, da tale disciplina, del documento unico di regolarità contributiva.

Il nuovo provvedimento ha previsto la sostituzione delle parole “il 31 luglio 2020” con le seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (che, attualmente è prevista al 31 gennaio 2021). In pratica, tutti gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per 90 giorni successivi alla data del 31 gennaio 2021.