Il 04/05/2023 è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.103 il Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

Il decreto, entrato in vigore il 5/5/2023 e che dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, apporta diverse modifiche al D.Lgs. 81/08 relativamente ai seguenti articoli, di cui si riporta una piccola sintesi:

  • Art. 18 comma 1 lettera a “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: Prevista la nomina del medico competente non solo quando presenti rischi che necessitano di sorveglianza sanitaria, ma anche quando previsto dalla valutazione dei rischi;
  • Art. 21, su “Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi” : Integrato l’art. 21 obbligando il lavoratore autonomo ad adottare idonee opere provvisionali previste nel Titolo IV;
  • Art. 25, su “Obblighi del medico competente”: Obbligato il medico competente a richiedere la cartella sanitaria al precedente datore di lavoro. Inoltre, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto per il periodo di assenza previsto;
  • Art. 37, su “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”: Previsto che con uno specifico Accordo, la conferenza Stato Regioni dovrà, tra le altre cose, individuare le modalità per il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa;
  • Art. 71, su “Obblighi del datore di lavoro”: 12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente. Eliminato il precedente richiamo alla possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche (regolate al comma 11 del medesimo art.71);
  • Art. 72, su “Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso”: Chiunque venda, noleggi o conceda in usi o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili, deve altresì acquisire e conservare agli atti, per  tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo III, dei soggetti individuati per l’utilizzo;
  • Art. 73, su “Informazione, formazione e addestramento”: Il datore di lavoro deve prevedere adeguata formazione e addestramento per le attrezzature di cui all’art. 71 comma 7
  • Art. 87, su “Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”: previste sanzioni nel caso in cui non si ottemperi a quando precedentemente indicato

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