Pubblicato il Regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

Il nuovo Regolamento macchine,  andrà a sostituire la Direttiva macchine 2006/42/CE. La scelta di adottare un regolamento anziché una direttiva consentirà un’attuazione più uniforme, riducendo i ritardi nel recepimento e le differenze di interpretazione tra gli stati membri.

Entrerà in vigore tra 20 giorni e il suo contenuto si applicherà a partire dal 20 gennaio 2027, così come previsto dalla rettifica formalizzata successivamente dall’Ue il 4 luglio 2023 (qui il link al testo ufficiale), data da cui scatterà anche l’abrogazione della direttiva 2006/42/Ce (cd. direttiva macchine). Differiti anche i termini di efficacia previsti dall’articolo 54 del regolamento per l’applicazione di specifiche disposizioni. Spostato inoltre al 20 gennaio 2027 il termine ultimo per la messa a disposizione sul mercato di macchine immesse in conformità della direttiva 2006/42/Ce.

Tra gli obiettivi del nuovo Regolamento vi sono:

  • garantire la sicurezza delle macchine e rafforzare la fiducia degli utenti nelle nuove tecnologie;
  • ridurre gli oneri amministrativi e i costi per i fabbricanti;
  • promuovere la certezza del diritto: il nuovo regolamento sarà direttamente vincolante in tutta la Ue.

Il nuovo regolamento macchine si applica ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale per gli aspetti che riguardano le possibili influenze sulla sicurezza delle macchine e include riferimenti specifici ad argomenti fondamentali come cybersicurezza e gestione dei cobot.

Inoltre, mentre la Direttiva Macchine si applica alle macchine nuove, il nuovo Regolamento macchine si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, ovvero modifiche:

  • effettuate con mezzi fisici o digitali dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio;
  • che non sono previste o pianificate dal fabbricante;
  • che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente in modo da richiedere l’adozione di ripari o dispositivi di protezione aggiuntivi.

Consulta qui il testo integrale del Regolamento